March 19, 2024
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STATUTO dell’AICQ-M

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Meridionale

Titolo I

Denominazione, sede, scopo, durata, patrimonio

Art. 1 –      denominazione

È costituita l’AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità Meridionale” (nel seguito denominata AICQ-M).

art. 2 –      sede

La sede dell’Associazione è fissata in Napoli, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Laboratorio IDEAS, Piazzale Vincenzo Tecchio 80.

È prevista la possibilità di istituire ulteriori sedi territoriali distaccate. Tali sedi potranno essere costituite dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo (nel seguito denominato CD), al fine di assicurare, in particolari ambiti territoriali, un migliore ottenimento degli scopi dell’Associazione.

art. 3 –      SCOPI

L’Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale, né rappresentare interessi economici di categoria, non ha fini di lucro. Si propone di promuovere, favorire e realizzare la cultura della Qualità mediante lo studio, lo sviluppo e l’applicazione delle metodologie tecniche ed organizzative per la progettazione, la gestione ed il miglioramento continuo della Qualità di prodotti, processi e servizi, per stimolare il miglioramento della Qualità e competitività del sistema economico nazionale, per garantire la sicurezza, la salvaguardia della salute, la tutela dell’ambiente e la protezione dei consumatori.

Rientrano in queste categorie, a titolo non esaustivo, i Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente, per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, per l’Etica.

In particolare:

  • Promuove la comprensione dell’importanza della Qualità per il benessere individuale e collettivo nell’industria, negli enti pubblici, nella scuola;
  • Fornisce ai soci occasioni di studio e di scambio di esperienze;
  • Mantiene i collegamenti con altre Associazioni che hanno finalità simili;
  • Sostiene la formazione di tutte le parti interessate che svolgono attività professionale nell’ambito dei Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica.

Per raggiungere tali scopi l’Associazione promuove e realizza manifestazioni (conferenze, congressi, convegni, corsi, seminari, incontri, ecc.); cura la diffusione di notizie, pubblicazioni e informazioni; promuove ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni nei campi di propria competenza.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quella ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione si propone di perseguire le proprie finalità, in maniera prioritaria, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

art. 4 –      ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITÀ

L’AICQ-M aderisce all’Associazione Italiana Cultura Qualità (nel seguito denominata AICQ), con sede in Milano, la quale effettua il coordinamento nazionale tra le associazioni territoriali per la Qualità e cura i rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini, in campo internazionale.

L’AICQ-M accetta, quindi, lo Statuto, il Regolamento, il Codice Deontologico e le Procedure dell’AICQ allineando ad essi i suoi analoghi documenti.

Con l’adesione all’AICQ acquisisce i diritti che ne derivano, in particolare, il diritto di:

  • anteporre la sigla AICQ alla propria denominazione ed utilizzarne il Logo;
  • partecipare all’attività dell’AICQ;
  • partecipare all’Assemblea dell’AICQ;
  • concorrere alla formazione del Consiglio Nazionale dell’AICQ;
  • prestare il proprio sostegno ai Settori ed ai Comitati.

art. 5 –      durata

La durata dell’Associazione è illimitata

art. 6 –      PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • da tutto il materiale tecnico professionale sviluppato per conto dell’Associazione;
  • da tutti i beni ed il materiale didattico pervenuto a qualsiasi titolo legittimo;
  • da beni finanziari;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote associative annuali;
  • da contributi annui ordinari e supplementari versati dai soci che aderiscono all’Associazione;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati e dei terzi;
  • da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali pubblici e privati, istituti di credito, imprese, associazioni, società e privati;
  • da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
  • da somme derivanti da rendite patrimoniali.
  • da somme derivanti da altre attività, che a qualsiasi titolo, verranno svolte dall’Associazione in diretta attuazione ed in specifica esecuzione degli scopi istituzionali;
  • da rimborsi spese a qualsiasi titolo sostenute dall’Associazione.

 

Titolo II

Soci dell’Associazione

ART. 7 –      SOCI EFFETTIVI E MODALITà DI AMMISSIONE

Sono soci effettivi coloro i quali aderiscono all’Associazione e vengono ratificati nel corso della sua esistenza.

I soci dell’AICQ-M possono essere di diverse categorie, ovvero

 

Soci individuali

Sono soci individuali le persone fisiche, i lavoratori autonomi e le ditte individuali.

 

Soci collettivi

Sono soci collettivi le Società, gli Enti o gli Istituti in genere. I soci collettivi parteciperanno alla vita dell’Associazione a mezzo di loro rappresentanti nella misura stabilita dal Regolamento dell’Associazione stessa.

 

Soci junior

Sono i soci studenti, neodiplomati e neolaureati, in attesa di occupazione, con età inferiore a 30 anni, che non godono di alcun reddito.

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e comporta la conoscenza ed accettazione del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico dell’Associazione. La domanda dovrà avvenire in forma scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. I requisiti di ammissione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo; tale accettazione viene chiamata ratifica e da diritto all’iscrizione nel libro dei soci.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti delle quote associative, la delibera diverrà inefficace.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio non è trasferibile.

ART. 8 –      SOCI BENEMERITI

La nomina a socio benemerito è conferita, all’unanimità, dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano contribuito, in maniera sostanziale, allo sviluppo dell’Associazione.

ART. 9 –      SOCI ONORARI

La nomina a socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo a persone, ovvero Enti, Istituti o Società che diano lustro all’Associazione.

ART. 10 –    DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

  1. partecipare all’assemblea, nei modi indicati agli art.14-19 dello Statuto;
  2. concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo e di tutte le cariche sociali secondo le modalità indicate nell’art.20 dello Statuto;
  3. frequentare la sede dell’Associazione;
  4. usufruire dei servizi previsti dall’Associazione per i soci;
  5. partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze e congressi promossi nel quadro delle attività dell’AICQ-M.
  6. richiedere copie ed estratti dei documenti dell’Associazione facendone richiesta e contribuendo alle spese delle copie.

 

ART. 11 –    DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico.

I soci individuali sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci junior sono tenuti al pagamento di una quota annuale inferiore a quella dei soci effettivi individuali ed il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci collettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale variabile in funzione della dimensione e della tipologia dell’organizzazione, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

Gli importi per tutte le quote associative sono fissati dal Consiglio Direttivo tenendo conto di quanto stabilito in merito dall’AICQ.

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento di quote.

L’impegno al pagamento delle quote è annuale, con scadenza 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fintanto che il socio non presenti formale atto di dimissioni, almeno due mesi prima della scadenza annuale.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai contributi stabiliti annualmente.

È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I predetti versamenti sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi neanche in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può farsi luogo alla ripartizione o restituzione di quanto versato all’Associazione. Il versamento non crea, inoltre, altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

I soci non possono utilizzare il logo dell’AICQ-M; eventuali utilizzi del logo possono essere consentiti condizionatamente ad iniziative di tipo culturale e comunque subordinatamente ad esplicita autorizzazione dell’AICQ-M.

ART. 12 –    perdita DELLA QUALIFICA DI SOCIO e criteri di esclusione

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi :

  1. decesso o dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell’anno;
  2. morosità nel pagamento delle quote associative, dopo formale sollecitazione.
  3. delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, nel caso di soci che, per gravi motivi o per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto o ai principi del Codice Deontologico, rendessero incompatibile la loro permanenza nell’Associazione;

La cessazione della qualifica di socio, nei casi previsti alle lettere a) e b) viene effettuata d’ufficio; in particolare, per quanto riguarda la morosità, essa viene effettuata a seguito di mancata risposta entro 15 giorni a sollecito ufficiale scritto inviato entro il primo marzo dell’anno successivo.

La cessazione della qualifica di socio nel caso previsto alla lettera c) viene deliberata dal CD.

L’associato che per qualsiasi motivo perda la qualifica di socio non ha mai diritto a rimborso, né totale, né parziale delle quote versate, né all’abbuono di quelli dovuti per l’anno in corso.

Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

Titolo III

ORGANI STATUTARI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13 –    ORGANI STATUTARI

Sono organi statutari dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vicepresidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere;
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  8. il Collegio dei Probiviri.

L’organizzazione dell’Associazione e le responsabilità delle funzioni sono riportate nel seguito e contemplate nel Regolamento.

Tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti, purché non legati da rapporto di lavoro dipendente con l’Associazione, possono  ricoprire cariche sociali nei modi indicati nello Statuto e nel regolamento.

 

ART. 14 – ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE

L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all’Associazione in regola con i pagamenti e che risultano iscritti nel libro soci.

Hanno diritto al voto i soci che siano iscritti da almeno tre mesi, previa ratifica del Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto ad un voto; anche i soci collettivi hanno diritto ad un solo voto espresso attraverso un rappresentante designato, denominato referente.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Nell’inviare la lettera di convocazione l’Associazione è obbligata a tenere a disposizione dei soci la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti effettivi.

È facoltà del Presidente invitare a presenziare all’Assemblea altre parti interessate quali ad esempio membri del governo centrale o regionale, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, esponenti dell’economia, della cultura, del sindacato.

 

ART. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria in qualunque momento per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali ed almeno due volte all’anno:

  • per l’approvazione del rendiconto di esercizio corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori;
  • per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno successivo.

L’Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta a mezzo raccomandata A.R. tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente ha il dovere di convocare l’Assemblea Ordinaria senza indugio, indicando gli argomenti all’ordine del giorno. Se ciò non avvenisse vi provvederà il Presidente dei Revisori dei Conti.

L’Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede dell’Associazione.

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviato a tutti i soci aventi diritto al voto non meno di 15 giorni solari prima della convocazione, a mezzo lettera raccomandata, a mezzo telegramma o altro mezzo equivalente per cui esiste attestazione della spedizione ed è affisso in modo visibile nella sede dell’Associazione per la durata di detto termine.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad una distanza dalla prima non inferiore alle 24 ore.

Per tutte le deliberazioni il sistema di votazione è per alzata di mano a maggioranza semplice di tutti i soci presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente ha valore doppio. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Non è esclusa la modalità di votazione per corrispondenza.

Nel caso di elezioni degli Organi dell’Associazione si procederà alla votazione mediante la procedura organizzativa specifica che regolamenta l’argomento delle modalità di elezione delle Cariche Sociali e di nomina degli incarichi ufficiali. Il voto espresso per ogni organo è uninominale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal più anziano componente del Consiglio Direttivo.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.

ART. 16 –    ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse norme che regolano la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

All’Assemblea Straordinaria si applicano tutte le norme che regolano l’Assemblea Ordinaria, a meno che non sia differentemente specificato.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati i 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

Non è esclusa la modalità di votazione per corrispondenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria devono essere interamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee.

Le deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, dovranno essere comunicate entro trenta giorni, a tutti i soci, in modo da essere recepite ed accettate per ogni conseguenza di legge.

ART. 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE

È compito dell’Assemblea Ordinaria:

  1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri in numero di tre effettivi e due supplenti;
  3. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti;
  4. stabilire le direttive di ordine generale per l’attuazione degli scopi dell’Associazione;
  5. discutere e deliberare le relazioni ed i bilanci consuntivi annuali entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale;
  6. discutere e deliberare le relazioni ed i bilanci preventivi annuali entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  7. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente

ART. 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE

È compito dell’Assemblea Straordinaria:

  1. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e del codice deontologico;
  2. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  3. deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – ASSEMBLEA: RAPPRESENTANZA E DELEGHE

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega nominativa scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. I soci collettivi possono farsi rappresentare oltre che dal referente da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti munito di procura scritta da parte del referente.

Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Consiglieri che va da un minimo di 7 fino ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea.

A questi si aggiungono gli ultimi due ex presidenti ed il Presidente dell’AICQ Nazionale. I membri elettivi sono in maggioranza rispetto ai membri di diritto.

Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto e preventivamente autorizzate dal CD.

Il CD dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Decade dalla carica il consigliere che è assente alle riunioni del CD per tre volte consecutive, con l’esclusione delle assenze indispensabili per poter partecipare ad attività istituzionali dell’associazione.

Inoltre, un consigliere può decadere per dimissioni o per decesso.

In ogni caso subentra il Consigliere non eletto con il maggior numero di voti subordinatamente alla ratifica del Consiglio in carica.

L’intero CD è considerato decaduto e deve essere rinnovato qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri eletti si riduca a meno della metà (con eventuale arrotondamento all’intero superiore).

ART. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE

Il CD è convocato dal Presidente, almeno cinque volte l’anno, con invito, diramato a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, non meno di 15 giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’Ordine del Giorno.

Il CD può essere convocato, in via straordinaria, quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta al Presidente.

In caso di particolare urgenza, la convocazione del CD può essere fatta almeno 7 giorni prima della data della riunione .

L’invito può essere inviato con telegramma, telefax o altro strumento che fornisca evidenza dell’avvenuta spedizione.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO: VALIDITÀ E DELEGHE

Le deliberazioni del CD sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno la metà dei Consiglieri.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere, mediante delega nominativa scritta.

Nessun consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Per proporre all’Assemblea modifiche allo Statuto è richiesto il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti del CD.

Ciascun Consigliere presente o rappresentato per delega ha diritto ad un solo voto. In caso di parità nelle votazioni del CD, la maggioranza viene determinata dal voto del Presidente.

Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente, subordinatamente dal Vicepresidente o, in caso di loro assenza, da altro Consigliere designato dal Presidente.

Le funzioni di Segretario del CD sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 23- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che risponde all’Assemblea dei soci della gestione di tutte le attività.

Il CD promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione, deliberando su ogni azione connessa con le attività dell’Associazione ed ha, tra gli altri, il compito di:

  1. attuare le deliberazioni dell’assemblea;
  2. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  3. presentare all’Assemblea, per l’approvazione, il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo con la relativa relazione sulle attività svolte ed il programma delle attività future;
  4. definire il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti statutari;
  5. proporre all’Assemblea la nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori e di due membri supplenti;
  6. proporre all’Assemblea la nomina dei tre soci componenti del Collegio dei Probiviri;
  7. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  8. affidare incarichi particolari a singoli soci, anche non appartenenti al CD, ferma restando la responsabilità collettiva del CD di fronte all’Associazione;
  9. emettere, verificare ed approvare il Regolamento dell’Associazione, in conformità alle norme dello Statuto impegnandosi a diffonderne la comprensione e l’utilizzo;
  10. ratificare il Codice Deontologico da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  11. esaminare le risultanze dell’azione di vigilanza svolta dal Presidente;
  12. proporre all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto, anche su richiesta motivata avanzata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
  13. deliberare l’ammontare delle quote associative annuali in accordo con quelle stabilite dal Consiglio Nazionale AICQ;
  14. costituire e gestire gruppi di studio su argomenti specialistici e Commissioni per compiti specifici;
  15. deliberare in merito all’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci ed alla loro esclusione;
  16. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  17. proporre e deliberare la nomina dei soci benemeriti e dei soci onorari;
  18. dichiarare decaduti i Consiglieri che non partecipano, senza giustificati e documentati motivi, a tre riunioni consecutive del CD;
  19. deliberare la costituzione di eventuali sedi distaccate e la nomina dei responsabili
  20. ratificare le procedure organizzative e le pratiche operative redatte dai singoli uffici ed approvate dal Presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei componenti del CD ad eccezione di quelle relative a proposte di modifica dello Statuto (maggioranza dei 2/3) e nomina di soci onorari (unanimità) e benemeriti (maggioranza dei 2/3).

Il CD, nella riunione di insediamento, convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dalla conclusione delle elezioni assembleari, elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice ed in accordo con la procedura sulle modalità di elezione delle Cariche Sociali e di nomina degli incarichi ufficiali:

  • il Presidente e due Vicepresidenti;
  • i rappresentanti al Consiglio Nazionale AICQ;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario dell’Associazione;

Se il presidente uscente è candidato, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano. A chiusra della riunione d’insediamento avviene il passaggio di consegne tra il presidente uscente ed il nuovo eletto.

ART. 24 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal CD.

Ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.Il Presidente può essere eletto per soli due mandati triennali consecutivi.

Il Presidente presiede l’Assemblea ed il CD.

Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del CD, al coordinamento delle attività dell’Associazione, all’amministrazione ordinaria di questa, alla vigilanza sui servizi e gli uffici dell’Associazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con il Vicepresidente, ai fini dell’elaborazione collegiale della loro attività.

Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti o a determinati membri del CD, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

Il Presidente è delegato ad intrattenere rapporti di conto corrente con qualsiasi istituto di credito e/o uffici postali con relativi poteri di firma inerenti i rapporti stessi e le relative operazioni di ordinaria amministrazione.

Per tutte le altre operazioni inerenti attività di straordinaria amministrazione quali mutui, affidamenti di ogni genere, sottoscrizione di investimenti finanziari, ecc. è necessaria una specifica delibera del CD.

ART. 25 – VICEPRESIDENTi

I Vicepresidenti  sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione

  • ogni qual volta questi sia manifestamente impedito nell’esercizio delle sue funzioni da cause di forza maggiore;
  • quando ne abbiano ricevuto delega esplicitamente circostanziata in termini temporali e di attività;

Il vicepresidente più anziano, in caso di dimissioni del presidente fino alla successiva riunione del consiglio direttivo ed alla conseguente nomina del nuovo presidente.

ART. 26 – TESORIERE

Il Tesoriere cura e sovrintende all’andamento economico e finanziario  dell’Associazione, ne detiene la contabilità, effettua verifiche, controlla la tenuta dei libri sociali, predispone, da un punto di vista contabile, i bilanci e i rendiconti, secondo le direttive del CD e le deleghe conferitegli dal Presidente, riferendone agli stessi attraverso idonea relazione contabile.

Vigila sulla regolarità e sulla correttezza delle spese con stretto riferimento al bilancio preventivo ed alle deliberazioni del CD.

Vista prima del Presidente tutti i documenti che costituiscono impegni economici per l’associazione, sia in ingresso, sia in uscita.

Collabora con i Revisori dei Conti nel momento delle loro verifiche trimestrali.

ART. 27 – SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del CD. Coadiuva il Presidente ed il CD nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del CD, nonché quello dei soci.

Il Segretario, nominato dal CD, sovrintende agli uffici e provvede al buon andamento dei servizi dell’Associazione.

Propone agli organi dell’Associazione quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili per il conseguimento degli scopi statutari.

Controfirma con il Presidente gli atti sociali ed amministrativi, firma la corrispondenza e cura, sentito il Presidente, le pubbliche relazioni.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale che presta o presterà servizio per l’Associazione.

ART. 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre soci eletti dall’Assemblea.

Il collegio dei Probiviri si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione delle elezioni ed elegge al suo interno il Presidente e ne dà comunicazione al Presidente dell’Associazione.

Ad essi sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.

Sono deferite inoltre le controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi che non si siano potute definire bonariamente, di qualsiasi natura sia organizzativa, sia per quant’altro motivo, anche su istanza di una sola delle parti.

Essi intervengono d’ufficio o su richiesta del CD o di un socio.

Le decisioni dei probiviri sono inappellabili.

Il Collegio si costituisce entro 15 giorni dalla richiesta, decide preliminarmente e motivatamente se la questione deferita sia di sua competenza, delibera entro e non oltre i successivi 30 giorni.

E’ compito del Collegio dei Probiviri redigere il codice deontologico da sottoporre prima al CD e quindi all’Assemblea per l’approvazione.

Ha il compito di presiedere all’integrità dell’Associazione e di tutelarne l’immagine; giudica basandosi anche sui comuni criteri di equità e giustizia.

Tutti i membri dell’Associazione sono tenuti a prestare ogni collaborazione venga richiesta dal Collegio dei Probiviri.

Nell’istruzione delle singole pratiche il Collegio dei Probiviri si riunisce secondo un calendario concordato tra i membri del Collegio stesso ed ha facoltà di chiedere, in piena autonomia, a persone e organi, ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria.

Nel caso di controversia tra soci, il Collegio interverrà innanzitutto per tentare di comporre amichevolmente la vertenza.

Per ogni verificata ed ingiustificata infrazione, proporrà l’applicazione delle sanzioni del caso che verranno sottoposte al CD per essere rese operanti con delibera scritta; queste, a seconda del caso possono andare dalla diffida scritta fino all’esclusione dall’Associazione. Il CD può invitare il Collegio dei Probiviri ad un eventuale approfondimento, con richiesta motivata.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali previste dal presente Statuto.

I requisiti dei Probiviri sono così individuati:

  • avere ricoperto cariche ufficiali nell’associazione senza alcuna violazione di statuto o regolamento
  • non avere infranto alcuni dei principi del codice deontologico

ART. 29 – CARICHE SOCIALI

Sono cariche sociali dell’Associazione quelle di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Proboviro, Tesoriere e Segretario.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennali e comunque decadono alla scadenza del mandato del CD.

Tutte le cariche sono riconfermabili ad eccezione della carica di Presidente che può essere riconfermata per un solo mandato; è ammesso un terzo mandato se uno dei due è stato di durata inferiore ad un anno.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Titolo IV

SEDI TERRITORIALI DISTACCATE

ART. 30 – SEDI TERRITORIALI DISTACCATE

Una sede distaccata territoriale deve comprendere almeno il territorio di una provincia. Per poter attivare una sede distaccata è necessario che almeno trenta soci individuali residenti nel territorio predetto ne facciano richiesta. Tale attivazione è subordinata a delibera del CD.

L’organizzazione di tali sedi distaccate è definita dal Regolamento dell’Associazione.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 31 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione del CD e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo con i suoi allegati devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione. Questi documenti saranno a disposizione dei soci, finché non saranno approvati; i documenti contabili afferenti le singole poste che compongono il bilancio verranno messi a disposizione previa richiesta di uno o più soci.

Il bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio chiuso al 31 dicembre dovrà essere presentato per l’approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo. Se sussistono particolari motivi, da verbalizzare in Consiglio, l’Assemblea potrà essere convocata entro e non oltre il 30 giugno.

Art. 32 – AVANZI DI GESTIONE

L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di organizzazioni similari o aventi le medesime finalità.

L’Associazione ha l’obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Titolo VI

ORGANI TECNICI SUPPORTATI DALL’ASSOCIAZIONE

ART. 33 – SETTORI E COMITATI

L’Associazione, con specifica delibera del CD, fornisce il proprio sostegno logistico, finanziario ed amministrativo ai settori e comitati che ne abbiano fatto richiesta.

Il CD, in conformità del Regolamento base dei Settori e Comitati dell’AICQ, approva, in via preliminare, la proposta di costituzione di nuovi settori e comitati o accoglimento di quelli esistenti, ne dà comunicazione all’AICQ, secondo le modalità da questo stabilite e, ottenutane l’autorizzazione, promuove l’avviamento ed il consolidamento delle relative attività.

I Presidenti dei settori ed i coordinatori dei Comitati, sostenuti dall’AICQ-M, partecipano ai lavori del CD.

ART. 34 – REGOLAMENTO

Tutto quanto non espressamente riportato nel presente Statuto è disciplinato dal Regolamento dell’Associazione, predisposto ed approvato dal CD.

In assenza di tale regolamento viene utilizzato quale linea guida il Regolamento dell’AICQ.

 

Titolo VII

MODIFICHE ALLO STATUTO, SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 35 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto vengono deliberate dall’Assemblea, su proposta del CD, come stabilito dagli Art. 18, 22 e 23 e/o su richiesta motivata, avanzata al CD almeno da un decimo dei soci aventi diritto al voto.

ART. 36 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è prerogativa dell’Assemblea dei Soci, che delibera secondo quanto stabilito dall’Art. 18.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni o associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme in materia di enti contenute nei libri del Codice Civile e, in subordine, alle norme generali contenute nei libri del Codice Civile.